Questo è quanto capisco dal comma 4 dell'art. 12:
non si fa infatti distinzione in base al tipo di percussione.4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, l'acquisizione e la
detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7,
dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1991, nonche' di caricatori per armi da fuoco in grado di
contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti
all'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e'
consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive
di tiro riconosciute dal CONI, nonche' gli iscritti alle Federazioni
di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno
nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di
tiro a segno affiliate al CONI.
Quindi, riassumendo, non è necessaria la qualifica di tiratore sportivo per la denuncia dell'arma a percussione anulare ma è necessaria per quella relativa al caricatore che resta oggetto di cui è vietata la detenzione (ma non la vendita...


Resta l'eccezione per armi e caricatori posseduti già alla data del 13/06/2017 (comma 5).